L’atteso regolamento sul RENTRI, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2023, n. 126: trattasi del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in vigore dal 15 giugno 2023, che, ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, definendo le disposizioni in materia di:
• modello e formato del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (di cui all’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006), riportato in allegato I al D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
• modello e formato del formulario di identificazione (di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006), riportato in allegato II al D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
• modalità di iscrizione al RENTRI;
• modalità di funzionamento del RENTRI (stabilendo, tra l’altro, come devono essere trasmessi i dati relativi a registro carico e scarico e formulario);
• modalità di condivisione dei dati con ISPRA, ai fini dell’inserimento nel Catasto di cui all’art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006, e di accesso ai dati da parte degli organi di controllo;
• modalità di interoperabilità per l’acquisizione dei documenti connessi alle spedizioni di rifiuti;
• ruolo dell’Albo nazionale gestori ambientali in veste di supporto tecnico-operativo;
• modalità di verifica e invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti (con riferimento all’art. 188-bis comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006).
Il Decreto specifica come di seguito riportato chi siano i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo che per quanto non espressamente disciplinato nel Titolo II del D.M. n. 59/2023 si applicano le disposizioni contenute negli artt. 190 e 193 del D.Lgs. n.152/2006;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (trattasi di imprese ed enti con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, nell’ambito delle lavorazioni artigianali, e imprese ed enti con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonchè i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie).
I termini per l’iscrizione al RENTRI (art. 13, comma 1, lett. a)), sono così stabiliti, prendendo a riferimento la data del 15 giugno 2023 (data di entrata in vigore del D.M. 4 aprile 2023 n. 59):
a) dal 18° mese (15 dicembre 2024) ed entro i 60 giorni successivi:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti (*),
- tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, e i soggetti che possono essere delegati dai produttori iniziali di rifiuti come individuati in art. 18 del D.M. n. 59/2023 (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse o il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta);
b) dal 24° mese (15 giugno 2025) ed entro i 60 giorni successivi: enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti (il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento);
c) dal 30° mese (15 dicembre 2025) ed entro i 60 giorni successivi: tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione.
Si rimanda alle Guide specifiche per maggiori dettagli di carattere operativo derivanti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, per quanto si resta in attesa dell’emanazione di uno o più decreti direttoriali da parte della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (sentito l'Albo nazionale gestori ambientali) volti a definire le modalità operative riguardanti una serie di aspetti di particolare rilievo, tra cui le modalità di compilazione dei modelli per il registro carico e scarico e per il formulario di identificazione, nonché i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti. È previsto che tali decreti direttoriali siano emanati entro il 12 dicembre 2023 e che siano pubblicati sul sito del RENTRI.